Art. 8.
(Dotazione finanziaria di capitale per l'uguaglianza delle opportunità e il credito formativo).

      1. Per un periodo sperimentale di due anni, a ogni cittadino italiano di diciotto anni di età, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, è attribuita una dotazione finanziaria di capitale pari a 15.000 euro, ovvero una dotazione di importo superiore qualora prevista dai provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 10, per la formazione post-secondaria qualificata o per l'avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale. La dotazione finanziaria di capitale è attribuita a titolo di credito senza interessi; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire che quota parte della dotazione finanziaria di capitale sia attribuita a titolo di contributo a fondo perduto con le modalità di cui al citato articolo 10.
      2. Entro tre mesi dal termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disporre il prolungamento del periodo sperimentale

 

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per un periodo non superiore a due anni.